Art. 3

Nomina del presidente e dei membri

In vigore dal 24 set 2014
Nomina del presidente e dei membri 1.   I nomi del presidente e dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni figurano nell'elenco di cui all'allegato. 2.   Il presidente e i membri firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le rispettive funzioni all'interno dell'organo di valutazione delle prestazioni in piena indipendenza. 3.   Se il presidente o un membro lascia l'organo di valutazione delle prestazioni prima del 31 dicembre 2016, viene scelto un sostituto tra i candidati che dimostrino di possedere l'esperienza e la competenza adeguate, abbiano l'indipendenza necessaria e non siano soggetti a conflitti di interessi. Il sostituto è nominato dalla Commissione in conformità all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
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Nomina del presidente e dei membri (Art. 3 Decisione (UE) 2014/672) — Testo vigente | Portale Normativo