Art. 2

Relazione

In vigore dal 24 set 2014
Relazione 1.   L'organo di valutazione delle prestazioni agisce in piena trasparenza e riferisce direttamente alla Commissione. Le relazioni e raccomandazioni che esso redige sono proprietà della Commissione. La pubblicazione o la diffusione delle suddette relazioni e raccomandazioni sono soggette a preventiva autorizzazione scritta della Commissione. 2.   L'organo di valutazione delle prestazioni riferisce alla Commissione una volta all'anno: a) in merito alla sua cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e alle modalità operative con i fornitori di servizi di navigazione aerea, i gestori aeroportuali, i coordinatori di aeroporto e i vettori aerei, di cui rispettivamente all', paragrafi 7 e 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013; b) in merito al lavoro svolto a norma della presente decisione e all'utilizzo delle sue risorse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2014:672:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo