Art. 1
Designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni
In vigore dal 24 set 2014
Designazione dell'organo di valutazione delle prestazioni
1. La commissione di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni dell'Agenzia Eurocontrol, è designata organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo fino al 31 dicembre 2016.
2. La designazione è subordinata alla condizione che l'organo di valutazione delle prestazioni conservi una competenza collettiva nei quattro settori essenziali di prestazioni, vale a dire sicurezza, capacità, ambiente ed efficienza economica e che venga fornita un'assistenza sufficiente, indipendente e competente da parte dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol.
3. Nell'espletamento dei compiti che gli vengono affidati dalla presente decisione, l'organo di valutazione delle prestazioni, il presidente e i suoi membri devono dare prova di imparzialità ed esercitare le loro funzioni in piena indipendenza, evitando conflitti di interessi.
4. All'organo di valutazione delle prestazioni è consentito l'accesso ai dati relativi alle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, disponibili presso Eurocontrol.
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