Art. 3
Nomina del presidente e dei membri
In vigore dal 24 set 2014
Nomina del presidente e dei membri
1. I nomi del presidente e dei membri dell'organo di valutazione delle prestazioni figurano nell'elenco di cui all'allegato.
2. Il presidente e i membri firmano una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare le rispettive funzioni all'interno dell'organo di valutazione delle prestazioni in piena indipendenza.
3. Se il presidente o un membro lascia l'organo di valutazione delle prestazioni prima del 31 dicembre 2016, viene scelto un sostituto tra i candidati che dimostrino di possedere l'esperienza e la competenza adeguate, abbiano l'indipendenza necessaria e non siano soggetti a conflitti di interessi. Il sostituto è nominato dalla Commissione in conformità all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
Storico versioni
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