Art. 5
Finanziamento
In vigore dal 24 set 2014
Finanziamento
1. Le attività dell'organo di valutazione delle prestazioni per lo svolgimento dei compiti di cui all', paragrafi 3, 4, 5 e 6, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, inclusi i costi relativi al presidente e ai membri dell'organo di valutazione delle prestazioni nonché i costi pertinenti del personale dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, sono finanziate dal bilancio dell'Unione.
2. I compiti di cui all', paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 sono soggetti a finanziamento specifico dello (degli) Stato(i) membro(i) a copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla richiesta di assistenza dell'organo di valutazione delle prestazioni allo (agli) Stato(i) membro(i) interessato(i).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:672:oj#art-5