Art. 9

Audit ex post

In vigore dal 15 mag 2014
Audit ex post 1.   Le agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali effettuano audit ex post delle spese relative alle azioni indirette, a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013. 2.   La Commissione può decidere di effettuare essa stessa gli audit di cui al paragrafo 1. In tal caso, essa agisce conformemente alle norme applicabili, in particolare alle disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1290/2013 e(UE) n. 1291/2013.
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Audit ex post (Art. 9 Decisione (UE) 2014/554) — Testo vigente | Portale Normativo