Art. 10

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 15 mag 2014
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nell’esecuzione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (10) del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione in relazione ad una convenzione di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati ai sensi della presente decisione. 3.   I contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l’associazione AAL, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini, nei limiti delle rispettive competenze. 4.   L’associazione AAL concede al personale della Commissione e ad altre persone autorizzate dalla Commissione e dalla Corte dei conti, l’accesso alle proprie sedi e ai propri locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit di cui al paragrafo 3. 5.   Nell’attuazione del programma AAL, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e, in particolare, a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
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