Art. 8
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 15 mag 2014
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell’Unione
1. Qualora il programma AAL non sia attuato conformemente alle condizioni di cui all’, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione, in funzione del grado di attuazione del programma AAL.
2. Qualora gli Stati partecipanti non contribuiscano o contribuiscano in maniera parziale o tardiva al finanziamento del programma AAL, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell’Unione tenendo conto dell’importo del finanziamento allocato dagli Stati partecipanti per l’attuazione del programma AAL.
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