Art. 7

Accordi tra l’Unione e l’associazione AAL

In vigore dal 15 mag 2014
Accordi tra l’Unione e l’associazione AAL 1.   Fatta salva una valutazione ex-ante positiva dell’associazione AAL ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Commissione, a nome dell’Unione, stipula con l’associazione AAL un accordo di delega e accordi annuali di trasferimento di fondi. 2.   L’accordo di delega di cui al paragrafo 1 è concluso a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 nonché dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tale accordo precisa: a) i requisiti per il contributo dell’associazione AAL per quanto riguarda gli indicatori pertinenti tra quelli di prestazione di cui all’allegato II della decisione 2013/743/UE; b) i requisiti del contributo dell’associazione AAL per quanto riguarda il monitoraggio previsto dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio; c) gli indicatori di prestazione specifici necessari per il monitoraggio del funzionamento dell’associazione AAL a norma dell’, paragrafo 2; d) le modalità di fornitura dei dati e delle informazioni necessari a consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di divulgazione e di relazione; e) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte da parte dell’associazione AAL, in particolare sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di divulgazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione.
Storico versioni

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