Art. 5
Regole di partecipazione e diffusione
In vigore dal 15 mag 2014
Regole di partecipazione e diffusione
1. Ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1290/2013, l’associazione AAL è considerata un organismo di finanziamento ed eroga un sostegno finanziario alle azioni indirette conformemente all’allegato II della presente decisione.
2. In deroga all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1290/2013, la capacità finanziaria dei richiedenti è verificata dall’organismo di gestione del programma nazionale designato in conformità delle regole di partecipazione ai programmi nazionali designati.
3. In deroga all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013, le convenzioni di sovvenzione con i partecipanti sono stipulate dall’agenzia di gestione del programma nazionale designata.
4. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1 e paragrafi da 5 a 7, e agli articoli da 25 a 35 del regolamento (UE) n. 1290/2013, le norme di finanziamento dei programmi nazionali designati si applicano alle sovvenzioni gestite dalle agenzie designate per la gestione dei programmi nazionali.
5. In deroga agli articoli da 41 a 49 del regolamento (UE) n. 1290/2013, si applicano le norme dei programmi nazionali designati che disciplinano i risultati, i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e ai risultati, fatto salvo il principio di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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