Art. 11

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Comunicazione di informazioni 1.   Su richiesta della Commissione, l’associazione AAL trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione delle relazioni di cui all’. 2.   Gli Stati partecipanti presentano, tramite l’associazione AAL, le pertinenti informazioni richieste dal Parlamento europeo o dal Consiglio in merito alla gestione finanziaria del programma AAL. 3.   La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle relazioni di cui all’.
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Comunicazione di informazioni (Art. 11 Decisione (UE) 2014/554) — Testo vigente | Portale Normativo