Art. 4
Paesi interessati
In vigore dal 16 apr 2014
Paesi interessati
1. L'elenco dei paesi potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato II. L'elenco dei paesi ammissibili al finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione figura nell'allegato III e comprende solo paesi elencati nell'allegato II. Per i paesi non elencati nell'allegato II, l'ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'UE è decisa caso per caso, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modifiche dell'allegato III. Le decisioni della Commissione sono adottate sulla base di una valutazione globale, comprendente aspetti economici, sociali, ambientali e politici, in particolare quelli relativi alla democrazia, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e delle conclusioni del Consiglio in materia.
3. Gli atti delegati che modificano l'allegato III non incidono sulla copertura con garanzia dell'Unione delle operazioni di finanziamento della BEI firmate prima dell'entrata in vigore di tali atti delegati, fatto salvo il paragrafo 4.
4. Nei paesi non inclusi nell'elenco di cui all'allegato III non possono essere erogati pagamenti relativi a operazioni di finanziamento della BEI che beneficiano di una garanzia globale di cui all', paragrafo 1.
5. La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un paese determinato con il quale l'accordo su tali operazioni sia stato firmato dopo l'adesione di tale paese all'Unione.
Storico versioni
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