Art. 3

Obiettivi e principi generali

In vigore dal 16 apr 2014
Obiettivi e principi generali 1.   La garanzia dell'Unione è accordata solo per le operazioni di finanziamento della BEI che possiedono un valore aggiunto sulla base della valutazione propria della BEI e sostengono il raggiungimento di uno dei seguenti obiettivi generali: a) sviluppo del settore privato locale, in particolare sostegno delle PMI; b) sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; c) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi. 2.   Pur mantenendo la specificità della BEI in quanto banca di investimento, le operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione contribuiscono all'interesse generale dell'Unione, in particolare il rispetto dei principi che guidano l'azione esterna dell'Unione di cui all' TUE e concorrono all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione è parte. Gli organi direttivi della BEI sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per adeguare l'attività della BEI affinché contribuisca alle politiche esterne dell'Unione in modo efficace e soddisfi in modo adeguato i requisiti di cui alla presente decisione. 3.   L'integrazione regionale fra i paesi, inclusa in particolare l'integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi coperti dalla politica di vicinato e l'Unione, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nei settori coperti dagli obiettivi generali di cui al paragrafo 1. La BEI realizza operazioni di finanziamento in paesi beneficiari nei settori coperti dagli obiettivi generali sostenendo investimenti diretti esteri che promuovono l'integrazione economica con l'Unione. 4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono indirettamente, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, ad esempio la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili. 5.   Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per comprendere il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce requisiti contrattuali adeguati con gli intermediari finanziari, comprese norme relative alle informazioni che dovranno essere fornite dai beneficiari. La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che non partecipano alle operazioni di finanziamento della BEI attuate in un paese ammissibile tramite veicoli finanziari ubicati in una giurisdizione straniera non cooperativa di cui all'. 6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato unionale dell'energia, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga. 7.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono all'obiettivo generale della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. I criteri di ammissibilità per i progetti relativi all'azione per il clima sono definiti nella strategia della BEI in materia di cambiamenti climatici che é aggiornata entro la fine del 2015. A tal fine, è opportuno che un'analisi dell'impronta del carbonio sia inserita nella procedura di valutazione ambientale per determinare se le proposte di progetto ottimizzino i miglioramenti in materia di efficienza energetica. Nel periodo coperto dalla presente decisione, il volume di tali operazioni rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI. 8.   Prima della fine del 2015 la BEI, in cooperazione con la Commissione, aggiorna la sua strategia per quanto riguarda le operazioni di finanziamento nel settore dei cambiamenti climatici, al fine di allinearla agli obiettivi dell'Unione e internazionali. Tale aggiornamento include, tra l'altro, azioni concrete volte a garantire che i progetti di investimento a titolo della presente decisione siano in linea con gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica. 9.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.
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Obiettivi e principi generali (Art. 3 Decisione (UE) 2014/466) — Testo vigente | Portale Normativo