Art. 1

Garanzia dell'Unione

In vigore dal 16 apr 2014
Garanzia dell'Unione 1.   L'Unione accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento realizzate al di fuori dell'Unione («garanzia dell'Unione»). La garanzia dell'Unione è accordata come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d'investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2. 2.   Possono beneficiare della garanzia dell'Unione i prestiti, le garanzie sui prestiti e gli strumenti del mercato del capitale di debito che sono concessi o emessi per progetti d'investimento realizzati nei paesi ammissibili in conformità con il regolamento e le procedure interne della BEI, compresa la dichiarazione della BEI sui principi e sulle norme ambientali e sociali, e a sostegno degli obiettivi pertinenti di politica esterna dell'Unione, se il finanziamento della BEI è stato concesso secondo un accordo firmato che non è scaduto né è stato cancellato («operazioni di finanziamento della BEI»). 3.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione continuano a essere condotte in conformità dei principi della sana prassi bancaria. 4.   La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. 5.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI firmate durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 6.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, il periodo è automaticamente prorogato, per una sola volta, di sei mesi.
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