Art. 2

Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione

In vigore dal 16 apr 2014
Massimali per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione 1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione ammonta, per tutto il periodo 2014-2020, a 30 000 000 000 EUR. Gli importi inizialmente destinati alle operazioni di finanziamento ma successivamente cancellati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale. Il predetto massimale è composto da: a) un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR; b) un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono secondo la procedura legislativa ordinaria in merito all'attivazione totale o parziale dell'importo di cui alla lettera b) e alla sua ripartizione regionale a seguito della revisione intermedia di cui all'. 2.   Il massimale fisso di cui al paragrafo 1, lettera a), è ripartito in massimali e submassimali regionali come indicati nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione.
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