Art. 6

Cooperazione con la Commissione e il SEAE

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con la Commissione e il SEAE 1.   La coerenza tra le azioni esterne della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell'Unione è ulteriormente rafforzata al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell'Unione, in particolare mediante l'aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all', per il quale il SEAE viene consultato in merito a questioni politiche, se del caso, nonché mediante un dialogo regolare e sistematico e un tempestivo scambio di informazioni su: a) documenti strategici preparati dalla Commissione o il SEAE, a seconda del caso, come i documenti di strategia per paese e per regione, i programmi indicativi, i piani di azione e i documenti di preadesione; b) i documenti di pianificazione strategica della BEI, la programmazione dei progetti di investimento, e le relazioni annuali della BEI alla Commissione; c) altri aspetti politici e operativi. 2.   La cooperazione si svolge su base regionale, anche a livello di delegazioni dell'Unione, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell'Unione in ogni regione.
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