Art. 8

Denominazione delle popolazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Denominazione delle popolazioni 1)   Le popolazioni hanno una denominazione. Le norme relative alla denominazione delle varietà, figuranti nell’, paragrafo 6, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (2), si applicano di conseguenza per la denominazione delle popolazioni. 2)   Il termine «popolazione» è aggiunto alla fine di ciascuna denominazione.
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