Art. 7

Autorizzazione delle popolazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Autorizzazione delle popolazioni 1)   Gli Stati membri autorizzano le popolazioni in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4. 2)   La domanda di autorizzazione è presentata all’organismo di certificazione delle sementi. Essa contiene i seguenti elementi: a) il nome e l’indirizzo del richiedente; b) la specie e la denominazione della popolazione; c) una descrizione del tipo di tecnica utilizzato per generare la popolazione, con riferimento, se del caso, all’, lettera c), punti i), ii) o iii); d) gli obiettivi del programma di selezione; e) il metodo di selezione e di produzione: il sistema di selezione come definito nei rispettivi protocolli, le varietà utilizzate per selezionare e produrre la popolazione e il programma di controllo della produzione utilizzato dall’operatore interessato; f) una descrizione delle caratteristiche: i) la documentazione delle caratteristiche che il richiedente ritiene importanti relative a produttività, qualità, funzionalità per i sistemi a basso utilizzo di risorse, resistenza alle malattie, stabilità della produttività, sapore o colore; ii) i risultati delle prove sperimentali riguardanti le caratteristiche di cui al punto i); g) la regione di produzione; h) una dichiarazione del richiedente relativa alla genuinità degli elementi di cui all’, paragrafo 1; i) un campione rappresentativo della popolazione; j) il nome e l’indirizzo della persona responsabile della selezione, della produzione e del mantenimento. 3)   L’organismo di certificazione delle sementi verifica i seguenti elementi: a) la conformità della domanda al paragrafo 2 nonché b) la conformità della popolazione alle prescrizioni dell’ relative all’identificazione. Il rispetto delle prescrizioni dell’ relative all’identificazione è verificato sulla base della documentazione presentata e delle ispezioni nei locali in cui la popolazione è prodotta. 4)   L’autorizzazione di una popolazione e gli elementi di cui al paragrafo 2 sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione.
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