Art. 6

Condizioni per la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Condizioni per la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni Ai fini di questa sperimentazione, gli Stati membri vigilano affinché le sementi della popolazione siano prodotte, a scopo di commercializzazione, e commercializzate alle seguenti condizioni: a) la semente appartiene a una popolazione autorizzata; b) la semente è conforme all’; c) la denominazione della popolazione è conforme all’; d) la popolazione è selezionata e la semente è prodotta da persone registrate conformemente all’.
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