Art. 6
Condizioni per la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni
In vigore dal 18 mar 2014
Condizioni per la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni
Ai fini di questa sperimentazione, gli Stati membri vigilano affinché le sementi della popolazione siano prodotte, a scopo di commercializzazione, e commercializzate alle seguenti condizioni:
a)
la semente appartiene a una popolazione autorizzata;
b)
la semente è conforme all’;
c)
la denominazione della popolazione è conforme all’;
d)
la popolazione è selezionata e la semente è prodotta da persone registrate conformemente all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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