Art. 9

Prescrizioni relative alla coltura, alle sementi e al peso dei lotti e dei campioni

In vigore dal 18 mar 2014
Prescrizioni relative alla coltura, alle sementi e al peso dei lotti e dei campioni 1)   Si applica l’allegato I, punti 1 e 6, della direttiva 66/402/CEE. 2)   Durante la produzione e commercializzazione delle sementi appartenenti a popolazioni, le sementi sono conformi all’allegato II, punti 2 e 3, della direttiva 66/402/CEE concernente la seconda generazione delle sementi certificate nel caso di popolazioni di Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. and Triticum spelta L. e le sementi certificate nel caso delle popolazioni di Zea mays L.. 3)   Durante la produzione e la commercializzazione delle sementi appartenenti a popolazioni, il peso dei lotti e dei campioni è conforme all’allegato III della direttiva 66/402/CEE e, nel caso delle sementi di Zea mays L., alle disposizioni di tale allegato concernenti le sementi certificate di tale specie.
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