Art. 10
Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili del mantenimento delle popolazioni
In vigore dal 18 mar 2014
Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili del mantenimento delle popolazioni
1) Ciascuno Stato membro iscrive in un registro le persone che, sul suo territorio, selezionano popolazioni o producono sementi di popolazioni o che si occupano del loro mantenimento, se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.
2) I selezionatori, i produttori e le persone responsabili del mantenimento delle popolazioni presentano all’organismo di certificazione delle sementi una domanda d’iscrizione nel registro contenente i seguenti elementi:
a)
il loro nome, indirizzo e i loro estremi;
b)
la denominazione della popolazione interessata.
3) Il registro contiene i seguenti elementi:
a)
il nome, l’indirizzo e gli estremi di cui al paragrafo 2, lettera a);
b)
la denominazione della popolazione di cui al paragrafo 2, lettera b), da produrre o mantenere.
Storico versioni
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