Art. 10

Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili del mantenimento delle popolazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili del mantenimento delle popolazioni 1)   Ciascuno Stato membro iscrive in un registro le persone che, sul suo territorio, selezionano popolazioni o producono sementi di popolazioni o che si occupano del loro mantenimento, se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2. 2)   I selezionatori, i produttori e le persone responsabili del mantenimento delle popolazioni presentano all’organismo di certificazione delle sementi una domanda d’iscrizione nel registro contenente i seguenti elementi: a) il loro nome, indirizzo e i loro estremi; b) la denominazione della popolazione interessata. 3)   Il registro contiene i seguenti elementi: a) il nome, l’indirizzo e gli estremi di cui al paragrafo 2, lettera a); b) la denominazione della popolazione di cui al paragrafo 2, lettera b), da produrre o mantenere.
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Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili del mantenimento delle popolazioni (Art. 10 Decisione (UE) 2014/150) — Testo vigente | Portale Normativo