Art. 12
Restrizioni quantitative
In vigore dal 18 mar 2014
Restrizioni quantitative
1) Le quantità delle sementi commercializzate della popolazione autorizzata di ciascuna specie, per ciascuno Stato membro partecipante e per anno, non può superare lo 0,1 % delle sementi della stessa specie prodotte in tale anno nello Stato membro partecipante.
2) Ciascun produttore dichiara all’organismo di certificazione delle sementi la quantità di ciascuna popolazione che intende produrre per ogni anno.
3) Uno Stato membro partecipante può vietare la commercializzazione delle sementi di una popolazione se ritiene che ai fini della sperimentazione non sia opportuno immettere sul mercato ulteriori quantità di sementi della popolazione in questione. Esso ne informa immediatamente il produttore o i produttori interessati.
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