Art. 14
Controlli ufficiali
In vigore dal 18 mar 2014
Controlli ufficiali
L’organismo di certificazione delle sementi degli Stati membri partecipanti controlla ufficialmente la produzione e la commercializzazione delle sementi di popolazioni. I controlli ufficiali comprendono almeno:
a)
l’ispezione sul campo, il campionamento e i controlli delle popolazioni, come stabilito all’allegato II, punto 1;
b)
la supervisione dell’organizzazione di prove comparative effettuate sul campo a tale scopo, come stabilito all’allegato II, punto 2;
c)
le quantità prodotte e commercializzate;
d)
l’ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi sementi alla presente decisione.
Il controllo di cui al punto d) è effettuato almeno una volta all’anno. Esso comprende l’ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi utilizzati per la produzione delle popolazioni.
Storico versioni
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