Art. 15

Mantenimento delle popolazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Mantenimento delle popolazioni 1)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione lo effettua per la durata di questa sperimentazione. Tale mantenimento è conforme alle prassi accettate per le specie in questione. 2)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione conserva le registrazioni riguardanti tale mantenimento e le tiene sempre a disposizione per le ispezioni dell’organismo ufficiale responsabile. 3)   L’organismo ufficiale responsabile effettua controlli sul modo in cui le popolazioni sono mantenute e può, a tal fine, prelevare campioni delle sementi delle popolazioni interessate.
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