Art. 17
Registrazione delle informazioni
In vigore dal 18 mar 2014
Registrazione delle informazioni
Gli Stati membri partecipanti registrano le informazioni di cui all’allegato III riguardanti la produzione e la commercializzazione di popolazioni. Su richiesta, essi si assistono reciprocamente nella registrazione di tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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