Art. 17

Registrazione delle informazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Registrazione delle informazioni Gli Stati membri partecipanti registrano le informazioni di cui all’allegato III riguardanti la produzione e la commercializzazione di popolazioni. Su richiesta, essi si assistono reciprocamente nella registrazione di tali informazioni.
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Registrazione delle informazioni (Art. 17 Decisione (UE) 2014/150) — Testo vigente | Portale Normativo