Art. 17 · Registrazione delle informazioni

Art. 17

Registrazione delle informazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Registrazione delle informazioni Gli Stati membri partecipanti registrano le informazioni di cui all’allegato III riguardanti la produzione e la commercializzazione di popolazioni. Su richiesta, essi si assistono reciprocamente nella registrazione di tali informazioni.
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