Art. 18
Obblighi di rendicontazione
In vigore dal 18 mar 2014
Obblighi di rendicontazione
1) Gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri per ogni anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo, una relazione annuale contenente i seguenti elementi:
a)
le informazioni sui tipi e sul numero di popolazioni autorizzate per ciascuna specie, prodotte e commercializzate nell’ambito della sperimentazione e
b)
le quantità prodotte e commercializzate per ciascuna popolazione e specie e, se del caso, lo Stato membro cui sono destinate le sementi.
Gli Stati membri partecipanti possono decidere di includere nella relazione altre informazioni rilevanti.
2) Entro il 31 marzo 2018 gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente le informazioni di cui all’allegato III. Tale relazione comprende una valutazione delle condizioni della sperimentazione e dell’opportunità di estenderne la durata, se del caso, con riferimento a ciascuna specie. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute rilevanti ai fini della sperimentazione.
3) Gli Stati membri che cessano la loro partecipazione entro il 31 dicembre 2017 presentano la relazione entro il 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione della partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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