Art. 15 · Mantenimento delle popolazioni

Art. 15

Mantenimento delle popolazioni

In vigore dal 18 mar 2014
Mantenimento delle popolazioni 1)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione lo effettua per la durata di questa sperimentazione. Tale mantenimento è conforme alle prassi accettate per le specie in questione. 2)   La persona responsabile del mantenimento della popolazione conserva le registrazioni riguardanti tale mantenimento e le tiene sempre a disposizione per le ispezioni dell’organismo ufficiale responsabile. 3)   L’organismo ufficiale responsabile effettua controlli sul modo in cui le popolazioni sono mantenute e può, a tal fine, prelevare campioni delle sementi delle popolazioni interessate.
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