Art. 13

Tracciabilità

In vigore dal 18 mar 2014
Tracciabilità 1)   Chiunque commercializzi le sementi di popolazioni deve garantirne la tracciabilità. 2)   Le persone che commercializzano le sementi di popolazioni conservano le informazioni che permettono di identificare chi le abbia fornite e a chi siano state fornite. 3)   Le informazioni vanno messe a disposizione dell’organismo di certificazione delle sementi, su sua richiesta.
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