Art. 8
Riesportazione dall’Unione in Groenlandia di diamanti grezzi estratti in Groenlandia
In vigore dal 20 feb 2014
Riesportazione dall’Unione in Groenlandia di diamanti grezzi estratti in Groenlandia
I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere riesportati in Groenlandia dall’Unione se:
a)
sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, o agli o 6;
b)
sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’, paragrafo 5;
c)
sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;
d)
il documento di cui al punto b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;
e)
i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:136(1):oj#art-8