Art. 8

Riesportazione dall’Unione in Groenlandia di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

In vigore dal 20 feb 2014
Riesportazione dall’Unione in Groenlandia di diamanti grezzi estratti in Groenlandia I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere riesportati in Groenlandia dall’Unione se: a) sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, o agli o 6; b) sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’, paragrafo 5; c) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri; d) il documento di cui al punto b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce; e) i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.
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