Art. 5

Eventuali importazioni successive nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia

In vigore dal 20 feb 2014
Eventuali importazioni successive nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia Fatto salvo l’, i diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell’Unione se: a) sono stati precedentemente riesportati legalmente dall’Unione alla Groenlandia; b) sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’, paragrafo 5; c) sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri; d) l’attestazione di cui alla lettera b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce; e) i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.
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