Art. 5
Eventuali importazioni successive nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia
In vigore dal 20 feb 2014
Eventuali importazioni successive nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia
Fatto salvo l’, i diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:
a)
sono stati precedentemente riesportati legalmente dall’Unione alla Groenlandia;
b)
sono corredati di una copia autenticata non falsificabile dell’attestazione di cui all’, paragrafo 2, convalidata da un’autorità dell’Unione in conformità dell’, paragrafo 5;
c)
sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;
d)
l’attestazione di cui alla lettera b) identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;
e)
i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.
Storico versioni
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