Art. 3
Regole generali
In vigore dal 20 feb 2014
Regole generali
1. La Groenlandia garantisce il recepimento del regolamento (CE) n. 2368/2002 nella legislazione applicabile alla Groenlandia per quanto riguarda le condizioni e le formalità per l’importazione e l’esportazione di diamanti grezzi, il transito attraverso l’Unione e verso un partecipante diverso dall’Unione, la partecipazione dell’Unione, compresa la Groenlandia, al sistema di certificazione KP, gli obblighi riguardanti la dovuta diligenza, le norme antielusione, lo scambio di informazioni, e l’osservanza di tali disposizioni.
2. La Groenlandia designa le autorità responsabili per l’attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 2368/2002 nel proprio territorio e comunica alla Commissione la designazione e i dati di contatto di dette autorità.
Storico versioni
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