Art. 4
Importazione nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia
In vigore dal 20 feb 2014
Importazione nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia
1. I diamanti grezzi estratti in Groenlandia possono essere importati nell’Unione se:
a)
sono corredati dell’attestazione di cui al paragrafo 2;
b)
sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti al momento dell’esportazione sono integri;
c)
l’attestazione di cui al paragrafo 2 identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce;
d)
i diamanti grezzi non sono stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.
2. Per consentire l’importazione nell’Unione di diamanti grezzi estratti in Groenlandia l’autorità competente per la Groenlandia indicata nell’elenco di cui all’allegato II («l’Autorità della Groenlandia») rilascia, su richiesta, un’attestazione conforme ai requisiti di cui all’allegato I.
3. L’autorità della Groenlandia rilascia l’attestazione al richiedente e ne conserva una copia per tre anni a fini di archiviazione.
4. L’accettazione di una dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 (4) del Consiglio di diamanti grezzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo è subordinata alla verifica effettuata da una delle autorità dell’Unione di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 dell’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine, i contenitori di diamanti grezzi estratti in Groenlandia al momento dell’importazione nell’Unione sono immediatamente sottoposti a verifica da parte di un’autorità competente dell’Unione.
5. Se un’autorità dell’Unione stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate, lo conferma nell’originale dell’attestazione e ne fornisce una copia autenticata non falsificabile all’importatore. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione dell’attestazione.
6. Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi siano sottoposti all’autorità competente dell’Unione. L’esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.
7. In caso di dubbi relativi all’autenticità o all’esattezza di un’attestazione rilasciata in conformità del paragrafo 2, e nei casi in cui siano necessari ulteriori pareri, le autorità doganali contattano l’autorità della Groenlandia.
8. L’autorità dell’Unione conserva per almeno tre anni gli originali delle attestazioni di cui al paragrafo 2 che sono state sottoposte a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l’accesso alle attestazioni originali, soprattutto al fine di rispondere a domande sollevate nel quadro del sistema di certificazione KP.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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