Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 feb 2014
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «partecipante»: «partecipante» quale definito all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 2368/2002,
b) «autorità dell’Unione»: «autorità comunitaria» quale definita all’, lettera f), del regolamento (CE) n. 2368/2002,
c) «certificato dell’Unione»: «certificato comunitario» quale definito all’, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002.
Storico versioni
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Proeli:dec:2014:136(1):oj#art-2