Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 feb 2014
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «partecipante»: «partecipante» quale definito all’, lettera c), del regolamento (CE) n. 2368/2002, b)   «autorità dell’Unione»: «autorità comunitaria» quale definita all’, lettera f), del regolamento (CE) n. 2368/2002, c)   «certificato dell’Unione»: «certificato comunitario» quale definito all’, lettera g), del regolamento (CE) n. 2368/2002.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:136(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo