Art. 7

Esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia agli altri partecipanti

In vigore dal 20 feb 2014
Esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia agli altri partecipanti 1.   I diamanti grezzi possono essere esportati dalla Groenlandia a un partecipante diverso dall’Unione solo se: a) sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, o agli o 6; b) all’atto dell’importazione nell’Unione, sono stati sottoposti alla verifica di un’autorità dell’Unione; c) sono corredati di un corrispondente certificato dell’UErilasciato e convalidato da un’autorità dell’Unione; d) sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002. 2.   L’autorità dell’Unione, a cui sono sottoposti per verifica i diamanti grezzi importati dalla Groenlandia verso l’Unione, rilascia all’esportatore un certificato dell’UE conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002. 3.   Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi siano sottoposti all’autorità competente dell’Unione. 4.   L’esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.
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