Art. 7
Esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia agli altri partecipanti
In vigore dal 20 feb 2014
Esportazione di diamanti grezzi dalla Groenlandia agli altri partecipanti
1. I diamanti grezzi possono essere esportati dalla Groenlandia a un partecipante diverso dall’Unione solo se:
a)
sono stati prima importati legalmente dalla Groenlandia nell’Unione conformemente all’, paragrafo 1, o agli o 6;
b)
all’atto dell’importazione nell’Unione, sono stati sottoposti alla verifica di un’autorità dell’Unione;
c)
sono corredati di un corrispondente certificato dell’UErilasciato e convalidato da un’autorità dell’Unione;
d)
sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.
2. L’autorità dell’Unione, a cui sono sottoposti per verifica i diamanti grezzi importati dalla Groenlandia verso l’Unione, rilascia all’esportatore un certificato dell’UE conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2368/2002.
3. Lo Stato membro che importa i diamanti grezzi dalla Groenlandia garantisce che questi siano sottoposti all’autorità competente dell’Unione.
4. L’esportatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:136(1):oj#art-7