Art. 10
Relazioni
In vigore dal 20 feb 2014
Relazioni
1. L’autorità della Groenlandia trasmette mensilmente alla Commissione una relazione concernente tutte le attestazioni rilasciate ai sensi dell’, paragrafo 2.
2. Nella relazione per ciascuna attestazione sono riportati almeno:
a)
il numero di serie unico dell’attestazione,
b)
il nome dell’autorità che l’ha rilasciata di cui all’allegato II,
c)
la data del rilascio,
d)
la data di scadenza della validità,
e)
il paese d’origine,
f)
il codice o i codici del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («codici SA»),
g)
il peso in carati,
h)
il valore (stimato).
Storico versioni
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