Art. 7

Consiglio scientifico

In vigore dal 3 dic 2013
Consiglio scientifico 1.   Il consiglio scientifico è composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama e dotati delle competenze necessarie, uomini e donne di diversi gruppi d'età, che assicurano la copertura delle diverse aree di ricerca e operano a titolo personale e in totale indipendenza. I membri del consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione, a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La durata del loro mandato è limitata a quattro anni, rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicura la continuità dei lavori del consiglio scientifico. 2.   Il consiglio scientifico stabilisce: a) la strategia globale per il CER; b) il programma di lavoro per l'attuazione delle attività del CER; c) i metodi e le procedure per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, in base ai quali si selezionano le proposte che saranno finanziate; d) la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l'impatto del CER e la qualità delle ricerche svolte; e) un codice di condotta che, tra l'altro, riguarda le pratiche atte ad evitare il possibile insorgere di conflitti di interesse. La Commissione si discosta dalle posizioni assunte dal consiglio scientifico conformemente al primo comma, lettere a), c), d), ed e), soltanto qualora ritenga che le disposizioni della presente decisione non siano state rispettate. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell'attuazione del programma specifico e delle realizzazioni dei suoi obiettivi, evidenziando i punti di divergenza dalle posizioni del consiglio scientifico e motivandoli adeguatamente. 3.   Il consiglio scientifico delibera conformemente al mandato di cui all'allegato I, parte I, sezione 1.1. 4.   Il consiglio scientifico agisce esclusivamente ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo i principi di cui all', paragrafo 4. Agisce con integrità e probità, e assolve le proprie funzioni con efficienza e nella più grande trasparenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:743:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo