Art. 3
Obiettivi specifici
In vigore dal 3 dic 2013
Obiettivi specifici
1. La parte I "Eccellenza scientifica" mira a rafforzare l'eccellenza della ricerca europea, conformemente alla priorità "Eccellenza scientifica" di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1291/2013 perseguendo gli obiettivi specifici seguenti:
a)
rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca ("Consiglio europeo della ricerca (CER)");
b)
potenziare la ricerca nel settore delle tecnologie future ed emergenti ("tecnologie future ed emergenti (TEF)");
c)
rafforzare le competenze, la formazione e lo sviluppo della carriera mediante le azioni Marie Skłodowska-Curie ("azioni Marie Skłodowska-Curie");
d)
rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche elettroniche ("infrastrutture di ricerca").
Le grandi linee delle azioni relative a tali obiettivi specifici figurano nella parte I dell'allegato I.
2. La parte II "Leadership industriale" mira a rafforzare la leadership industriale e la competitività, conformemente alla priorità "Leadership industriale" di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1291/2013 perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
a)
rafforzare la leadership industriale dell'Europa mediante la ricerca, lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e l'innovazione nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali seguenti ("Leadership nel settore delle tecnologie abilitanti e industriali"):
i)
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
ii)
nanotecnologie;
iii)
materiali avanzati;
iv)
biotecnologie;
v)
fabbricazione e trasformazione avanzate;
vi)
spazio;
b)
migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione ("Accesso al capitale di rischio");
c)
rafforzare l'innovazione nelle PMI ("Innovazione nelle PMI").
Le grandi linee delle attività per questi obiettivi specifici sono stabilite nella parte II dell'allegato I.
Sono previste condizioni specifiche per l'uso dei meccanismi finanziari nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui al primo comma, lettera b). Queste condizioni sono definite nell'allegato I, parte II, sezione 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' relativamente alle modifiche della percentuale di investimento dal meccanismo di capitale di Orizzonte 2020 dell'investimento totale dell'Unione in investimenti nella fase di espansione e sviluppo per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, parte II, sezione 2.
3. La parte III "Sfide per la società" mira a contribuire alla priorità "Sfide per la società" di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1291/2013 realizzando azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e innovazione che contribuiscono agli obiettivi specifici seguenti:
a)
migliorare la salute lungo tutto l'arco della vita e il benessere di tutti ("Salute, evoluzione demografica e benessere");
b)
garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotti, sviluppando sistemi di produzione primaria produttivi, sostenibili ed efficienti sul piano delle risorse, incentivando i servizi ecosistemici associati e il ripristino della diversità biologica, parallelamente a catene di approvvigionamento, trattamento e commercializzazione competitive a basse emissioni di carbonio ("Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia");
c)
compiere la transizione verso un sistema energetico affidabile, economicamente accessibile, accettato dal pubblico, sostenibile e competitivo, mirante a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di fronte alla penuria crescente di risorse, al fabbisogno crescente di energia e ai cambiamenti climatici ("Energia sicura, pulita ed efficiente");
d)
realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente e del clima, sicuro e continuo a favore di tutti i cittadini, dell'economia e della società ("Trasporti intelligenti, ecologici e integrati");
e)
conseguire un'economia e una società efficienti sotto il profilo delle risorse - e dell'acqua - e resilienti ai cambiamenti climatici, la protezione e la gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi e un approvvigionamento e un uso sostenibili di materie prime, al fine di rispondere alle esigenze di una popolazione mondiale in crescita entro i limiti sostenibili delle risorse naturali e degli ecosistemi del pianeta ("Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime");
f)
promuovere una maggiore comprensione dell'Europa, fornire soluzioni e sostenere società europee inclusive, innovative e riflessive in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze crescenti di portata mondiale ("L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive");
g)
promuovere società europee sicure in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze e minacce crescenti di portata mondiale, rafforzando nel contempo la cultura europea della libertà e della giustizia ("Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini").
Le grandi linee delle attività per questi obiettivi specifici figurano nella parte III dell'allegato I.
4. La parte IV "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" contribuisce all'obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013 sfruttando appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e distribuiti ampiamente attraverso l'Unione secondo il principio dell'eccellenza.
Le grandi linee delle attività per questo obiettivo specifico figurano nella parte IV dell'allegato I.
5. La parte III ter "Scienza con e per la società" contribuisce all'obiettivo specifico "Scienza con e per la società" di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013 costruendo una cooperazione efficace tra scienza e società, assumendo nuovi talenti per la scienza e associando l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali.
Le grandi linee delle attività per questo obiettivo specifico figurano nella parte V dell'allegato I.
6. La parte VI concernente le "Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC)" contribuisce alla realizzazione di tutte le priorità di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 con l'obiettivo specifico di apportare alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti.
Le grandi linee delle attività per questo obiettivo specifico figurano nella parte VI dell'allegato I.
7. Il programma specifico è valutato in funzione dei risultati e dell'impatto misurati sulla base degli indicatori di prestazione.
Ulteriori dettagli sui principali indicatori di prestazione sono illustrati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:743:oj#art-3