Art. 9

Monitoraggio e informazione in materia di attuazione

In vigore dal 3 dic 2013
Monitoraggio e informazione in materia di attuazione 1.   La Commissione esegue un monitoraggio annuale dell'attuazione di Orizzonte 2020, e comunica in merito, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e dell'allegato III della presente decisione. 2.   La Commissione informa periodicamente il comitato di cui all' sui progressi generali dell'attuazione delle azioni indirette del programma specifico per consentire al comitato di fornire contributi appropriati e tempestivi sull'elaborazione dei programmi di lavoro, in particolare l'approccio pluriennale e gli orientamenti strategici e lo informa tempestivamente su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, come specificato nell'allegato IV.
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