Art. 10

Procedura di comitato

In vigore dal 3 dic 2013
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato ("comitato di programma"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Il comitato si riunisce nelle varie formazioni di cui all'allegato V, in funzione della tematica da discutere. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Quando il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito se, entro il termine fissato per la trasmissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
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