Art. 12
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 3 dic 2013
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. Le azioni avviate nell'ambito delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi finanziari connessi ad azioni svolte nell'ambito di queste decisioni continuano tuttavia ad essere disciplinati da tali decisioni fino al loro completamento. Se necessario, eventuali compiti rimanenti dei comitati istituiti dalle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono eseguiti dal comitato di cui all'.
3. La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure contemplate dalle decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:743:oj#art-12