Art. 8

Struttura esecutiva specifica

In vigore dal 3 dic 2013
Struttura esecutiva specifica 1.   La struttura esecutiva specifica è responsabile della gestione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come illustrato all'allegato I, parte I, sezione 1.2, e sostiene il consiglio scientifico nell'esercizio di tutte le sue funzioni. 2.   La Commissione si assicura che la struttura esecutiva specifica persegua in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità esclusivamente gli obiettivi e le prescrizioni del CER.
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Struttura esecutiva specifica (Art. 8 Decisione (UE) 2013/743) — Testo vigente | Portale Normativo