Art. 4
Stanziamento di bilancio
In vigore dal 3 dic 2013
Stanziamento di bilancio
1. Conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1291/2013, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma specifico è pari a 74 316,9 milioni di EUR.
2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ripartito tra le sei parti di cui all', paragrafo 2, della presente decisione, a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013. La ripartizione di bilancio indicativa per gli obiettivi specifici di cui all' della presente decisione e l'importo globale massimo del contributo alle azioni del JRC sono definiti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1291/2013.
3. Alle spese amministrative della Commissione è destinato un massimo del 5 % degli importi di cui all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 per le parti da I a V del programma specifico. La Commissione provvede affinché le sue spese amministrative diminuiscano durante il programma e si adopererà per raggiungere un obiettivo pari o inferiore al 4,6 % nel 2020. Queste cifre sono sottoposte a un riesame nell'ambito della valutazione intermedia di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1291/2013.
4. Se del caso, alcuni stanziamenti possono essere iscritti a bilancio dopo il 2020 per coprire spese amministrative e tecniche e consentire la gestione di attività non completate entro il 31 dicembre 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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