Art. 5

Programmi di lavoro

In vigore dal 3 dic 2013
Programmi di lavoro 1.   Il programma specifico è attuato mediante programmi di lavoro. 2.   La Commissione adotta programmi di lavoro comuni o separati per l'attuazione delle parti da I a V del programma specifico di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a e), fatta eccezione per la realizzazione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all', paragrafo 1, lettera a). Questi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 3.   I programmi di lavoro per l'attuazione delle azioni previste nell'ambito dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all', paragrafo 1, lettera a), stabiliti dal consiglio scientifico di cui all', paragrafo 2, lettera b), sono adottati dalla Commissione mediante un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 3. La Commissione si discosta dal programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico solo se ritiene che non sia conforme alle disposizioni della presente decisione. In tal caso, la Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. La Commissione motiva debitamente la misura in questione. 4.   La Commissione mediante un atto di esecuzione adotta un programma di lavoro pluriennale separato, per la parte VI del programma specifico di cui all', paragrafo 2, lettera f). Il presente programma di lavoro tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom. 5.   I programmi di lavoro tengono conto della situazione della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale e dei pertinenti sviluppi politici, del mercato e sociali. Contengono, se del caso, informazioni sul coordinamento con le attività di ricerca e innovazione svolte dagli Stati membri (comprese le loro regioni), in particolare nei settori in cui esistono iniziative di programmazione congiunta. Se del caso i programmi di lavoro sono aggiornati. 6.   I programmi di lavoro per l'attuazione delle parti da I a V di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a e), della presente decisione definiscono gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le modalità di attuazione e il loro importo complessivo, comprese le informazioni indicative sull'importo delle spese connesse al clima, se del caso. Contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione, un calendario indicativo di attuazione, nonché un approccio pluriennale e orientamenti strategici per gli anni successivi di attuazione. Per le sovvenzioni comprendono le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il relativo peso dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi complessivi ammissibili. Comprendono inoltre ogni ulteriore obbligo di sfruttamento e diffusione dei partecipanti, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). I programmi di lavoro consentono, a seconda dei casi, approcci strategici "dall'alto verso il basso" e "dal basso verso l'alto" che perseguono gli obiettivi in maniera innovativa. Inoltre, questi programmi di lavoro contengono una sezione che individua le questioni trasversali di cui all' e con il sottotitolo "questioni trasversali e misure di sostegno in Orizzonte 2020" nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1291/2013, che interessano due o più obiettivi specifici nell'ambito della stessa priorità o nell'ambito di due o più priorità diverse. Queste azioni sono attuate in modo integrato. 7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all', paragrafo 4, le seguenti misure: a) la decisione sull'approvazione delle azioni indirette da finanziare quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma specifico è pari o superiore a 2,5 milioni di EUR, ad eccezione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Consiglio europeo della ricerca (CER)" di cui all', paragrafo 1, lettera a), della presente decisione e ad eccezione delle azioni finanziate nell'ambito della forma pilota della "corsia veloce per l'innovazione" di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1291/2013; b) la decisione sull'approvazione delle azioni da finanziare che comportano l'uso di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umane e delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini" di cui all', paragrafo 3, lettera g); c) la decisione sull'approvazione delle azioni da finanziare quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma specifico è pari o superiore a 0,6 milioni di EUR per le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico "L'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive" di cui all', paragrafo 3, lettera f), e per le azioni nell'ambito degli obiettivi specifici "Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione" e "Scienza con e per la società" di cui all', paragrafi 4 e 5, rispettivamente; d) l'elaborazione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
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Programmi di lavoro (Art. 5 Decisione (UE) 2013/743) — Testo vigente | Portale Normativo