Art. 4

Brucellosi degli ovini e dei caprini

In vigore dal 29 nov 2013
Brucellosi degli ovini e dei caprini 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per la Grecia: a) è fissato al 50 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 1, lettera b) e punto 4, lettera c), per: i) il campionamento di animali domestici; ii) le prove del rosa bengala; iii) le prove di fissazione del complemento; b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per test; ii) l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose; iii) l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale; c) e non supera i seguenti importi: i) 7 715 000 EUR per la Spagna; ii) 385 000 EUR per la Croazia; iii) 3 925 000 EUR per l’Italia; iv) 175 000 EUR per Cipro; v) 1 125 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione alla Grecia: a) è fissato al 75 % del costo unitario definito all’allegato I, punto 4, lettera c), per: i) le prove del rosa bengala; ii) le prove di fissazione del complemento; b) è fissato al 75 % delle spese sostenute per: i) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 15 EUR in media per test; ii) l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,75 EUR in media per dose; iii) la retribuzione di veterinari privati che effettuano operazioni di vaccinazione e attività di campionamento nel quadro del programma; iv) gli stipendi del personale stagionale assunto appositamente per la gestione dei dati sull’attuazione delle misure del programma; c) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute per l’indennizzo da versare ai proprietari di animali macellati nell’ambito di tale programma, sino a un importo massimo di 50 EUR in media per animale; e d) non supera 3 290 000 EUR.
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