Art. 2
Brucellosi bovina
In vigore dal 29 nov 2013
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e punto 4, lettera a), per:
i)
il campionamento di animali domestici;
ii)
le prove del rosa bengala;
iii)
le prove di fissazione del complemento;
b)
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
i test SAT, sino a un importo massimo di 0,25 EUR in media per test;
ii)
i test ELISA, sino a un importo massimo di 0,5 EUR in media per test;
iii)
gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame;
iv)
l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;
v)
l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale;
c)
e non supera i seguenti importi:
i)
4 900 000 EUR per la Spagna;
ii)
150 000 EUR per la Croazia;
iii)
2 715 000 EUR per l’Italia;
iv)
805 000 EUR per il Portogallo;
v)
1 355 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
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