Art. 3

Tubercolosi bovina

In vigore dal 29 nov 2013
Tubercolosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione agli Stati membri di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per l’Irlanda: a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 3 e punto 4, lettera b), per: i) la tubercolinizzazione; ii) i test del gamma interferone; b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per test; ii) l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale; c) e non supera i seguenti importi: i) 11 780 000 EUR per la Spagna; ii) 330 000 EUR per la Croazia; iii) 4 570 000 EUR per l’Italia; iv) 1 035 000 EUR per il Portogallo; v) 31 000 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione all’Irlanda: a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 4, lettera b), per il test del gamma interferone; b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall’Irlanda per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell’ambito di tali programmi sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale; c) non supera 7 390 000 EUR.
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Tubercolosi bovina (Art. 3 Decisione (UE) 2013/722) — Testo vigente | Portale Normativo