Art. 5
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
In vigore dal 29 nov 2013
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera d), per:
i)
il campionamento di animali domestici;
ii)
i test ELISA;
iii)
i saggi PCR;
b)
è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose;
c)
non supera i seguenti importi:
i)
11 000 EUR per il Belgio;
ii)
7 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
70 000 EUR per la Germania;
iv)
3 000 EUR per l’Estonia;
v)
75 000 EUR per la Grecia;
vi)
590 000 EUR per la Spagna;
vii)
170 000 EUR per la Francia;
viii)
350 000 EUR per l’Italia;
ix)
15 000 EUR per la Lettonia;
x)
8 000 EUR per la Lituania;
xi)
5 000 EUR per Malta;
xii)
5 000 EUR per l’Austria;
xiii)
25 000 EUR per la Polonia;
xiv)
125 000 EUR per il Portogallo;
xv)
35 000 EUR per la Romania;
xvi)
13 000 EUR per la Slovenia;
xvii)
25 000 EUR per la Slovacchia;
xviii)
5 000 EUR per la Finlandia.
Storico versioni
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