Art. 5

Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

In vigore dal 29 nov 2013
Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato 1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale presentati da Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) è fissato al 50 % del costo unitario cui all’allegato I, punto 1, lettera c), e punto 4, lettera d), per: i) il campionamento di animali domestici; ii) i test ELISA; iii) i saggi PCR; b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose; c) non supera i seguenti importi: i) 11 000 EUR per il Belgio; ii) 7 000 EUR per la Bulgaria; iii) 70 000 EUR per la Germania; iv) 3 000 EUR per l’Estonia; v) 75 000 EUR per la Grecia; vi) 590 000 EUR per la Spagna; vii) 170 000 EUR per la Francia; viii) 350 000 EUR per l’Italia; ix) 15 000 EUR per la Lettonia; x) 8 000 EUR per la Lituania; xi) 5 000 EUR per Malta; xii) 5 000 EUR per l’Austria; xiii) 25 000 EUR per la Polonia; xiv) 125 000 EUR per il Portogallo; xv) 35 000 EUR per la Romania; xvi) 13 000 EUR per la Slovenia; xvii) 25 000 EUR per la Slovacchia; xviii) 5 000 EUR per la Finlandia.
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