Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 nov 2013
Definizioni
Ai fini della presente decisione di esecuzione si applicano le seguenti definizioni:
a) campionamento di animali domestici: la procedura della raccolta di materiale biologico degli animali dell’allevamento, effettuata da o per conto dell’autorità competente a fini di prove e test di laboratorio;
b) campionamento degli allevamenti di pollame: la raccolta di campioni dall’ambiente di un allevamento di pollame effettuata da o per conto dell’autorità competente nell’ambito di un programma di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica;
c) prova: la procedura eseguita su un campione in un laboratorio per individuare, diagnosticare o valutare la presenza o l’assenza di un agente patogeno, un processo di sviluppo della malattia o la suscettibilità a un determinato agente patogeno;
d) tubercolinizzazione: la procedura di esecuzione di un test cutaneo di reazione alla tubercolina quale definito nell’allegato B, punto 2, alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (8), nel quadro di un programma per la tubercolosi bovina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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