Art. 2 · Brucellosi bovina

Art. 2

Brucellosi bovina

In vigore dal 29 nov 2013
Brucellosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Croazia, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) è fissato al 50 % del costo unitario di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), e punto 4, lettera a), per: i) il campionamento di animali domestici; ii) le prove del rosa bengala; iii) le prove di fissazione del complemento; b) è fissato al 50 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) i test SAT, sino a un importo massimo di 0,25 EUR in media per test; ii) i test ELISA, sino a un importo massimo di 0,5 EUR in media per test; iii) gli esami batteriologici, sino a un importo massimo di 10 EUR in media per esame; iv) l’acquisto di vaccini, sino a un importo massimo di 0,50 EUR in media per dose; v) l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi, sino a un importo massimo di 375 EUR in media per animale; c) e non supera i seguenti importi: i) 4 900 000 EUR per la Spagna; ii) 150 000 EUR per la Croazia; iii) 2 715 000 EUR per l’Italia; iv) 805 000 EUR per il Portogallo; v) 1 355 000 EUR per il Regno Unito.
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